Cos’è la prescrizione e soprattutto dopo quanto tempo si prescrivono le cartelle di pagamento?
- Flavia Milazzo
- 20 set 2017
- Tempo di lettura: 4 min

Come tutti i debiti, anche quelli con il fisco hanno un termine di prescrizione, ovvero, se vogliamo utilizzare un termine di uso comune, una data di scadenza oltre la quale nulla è più dovuto all’erario.
In altre parole, una volta verificatasi la prescrizione della cartella esattoriale il debito con Equitalia, oggi Agenzia Entrate Riscossione, deve essere annullato poiché è come se, pur esistendo, non possa più legittimare un pignoramento, un’ipoteca o un fermo.
La ratio che sta alla base di tale istituto giuridico risiede nell’idea che il contribuente che abbia ricevuto una cartella di pagamento non può certamente restare tutta la vita ad attendere un’azione di forza del creditore, non sapendo, peraltro, se mai avverrà.
È quindi necessario conoscere con attenzione i precisi termini di prescrizione delle cartelle per far valere, in qualsiasi momento, i propri diritti.
A tal fine, il debitore deve verificare con attenzione la data dell’ultima notifica ricevuta da Equitalia, oggi Agenzia Entrate Riscossione, poiché i termini di prescrizione delle cartelle di pagamento scattano quando, dal momento della notifica della stessa o del consecutivo sollecito di pagamento, sono decorsi i termini previsti dalla legge.
Si consideri, inoltre, che eventuali solleciti di pagamento fanno ripartire il conteggio. La decorrenza del termine di prescrizione, infatti, riprende ogni volta che il contribuente riceve un nuovo avviso di pagamento, soltanto però se lo stesso riporta con precisione l’ammontare dovuto e la causale.
I suddetti termini, tuttavia, non sono sempre uguali, ma variano in base alla tipologia di debito che la cartella esattoriale reca.
Questo perché a prescriversi non è la cartella in sé, ma il credito in essa contenuto, ossia la ragione per cui la cartella è stata notificata (il debito con l’Inps per i contributi, quello con l’Agenzia delle Entrate per l’Irpef o l’Iva, quello con la polizia stradale per una multa, ecc.). Proprio per questa ragione il termine di prescrizione non è sempre uguale, ma cambia a seconda del credito indicato nella cartella stessa.
Ad esempio, una cartella contenente un importo dovuto a titolo di IVA, si prescrive in 10 anni, mentre una cartella per il pagamento di una multa stradale scade dopo 5 anni; mentre quella per il bollo auto dopo solo 3 anni.
Ma vediamoli singolarmente.
[if !supportLists]· [endif]La prescrizione dell’Irpef : La Cassazione ha sempre ritenuto che la cartella contenente debiti per Irpef si prescrive in 10 anni. Tuttavia, recentemente, la stessa Cassazione (Cass. ord. n. 20213/2015) ha abbracciato una nuova interpretazione, più favorevole al contribuente, secondo cui la prescrizione dell’Irpef si compie in cinque anni. Si tratta comunque di un precedente ancora isolato, peraltro confermato solo da pochi tribunali di merito.
[if !supportLists]· [endif]La prescrizione dell’Iva: la cartella di pagamento contenente debiti per Iva non pagata si prescrive in 10 anni.
[if !supportLists]· [endif]La prescrizione dell’Irap: la cartella contenente debiti per Irap non pagata si prescrive in 10 anni. In questo caso, però, la Cassazione [Cass. ord. n. 20213/2015.] ha detto che chi evade l’Irap non commette mai reato.
[if !supportLists]· [endif]La prescrizione dell’Imposta di registro e Ipocatastale: prescrizione a 10 anni anche per le cartelle che chiedono il pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta ipocatastale.
[if !supportLists]· [endif]La prescrizione delle Sanzioni e delle Multe: le multe stradali si prescrivono in 5 anni decorrenti dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione; anche altre sanzioni amministrative si prescrivono in 5 anni.
[if !supportLists]· [endif]La prescrizione dell’Imposta sui rifiuti: l’imposta sulla spazzatura, che oggi si chiama Tari, si prescrive in 5 anni.
[if !supportLists]· [endif]La prescrizione dell’Ici e della Tasi: le imposte sulla casa, come tutte le imposte regionali, si prescrivono in 5 anni. Ciò quindi vale per Ici e Tasi.
[if !supportLists]· [endif]La prescrizione della Tarsu e della Tosap: in 5 anni si prescrivono anche Tasu e Tosap, come tutte le imposte regionali.
[if !supportLists]· [endif]La prescrizione del Bollo auto: la cartella che richiede il pagamento del bollo auto si prescrive in tre anni. Il termine inizia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento è scaduto. Per esempio, per un bollo auto che deve essere pagato nel 2015, la prescrizione si verifica il 31 dicembre del 2018.
[if !supportLists]· [endif]La prescrizione dei contributi Inps e Inail: tutti i contributi previdenziali, dovuti a Inps e Inail, si prescrivono in 5 anni.
[if !supportLists]· [endif]La prescrizione del Canone Rai e dei diritti della Camera di Commercio:10 anni di prescrizione infine per Imposta sulla detenzione della televisione (cosiddetto Canone Rai) a partire dalla fine di gennaio dell’anno in cui sarebbe dovuto essere corrisposto e per i diritti di iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA).
C’è, infine, un’importante precisazione da fare. Se la cartella esattoriale è stata oggetto di una causa, perché il contribuente l’ha impugnata con ricorso, e il giudizio termina con una sentenza di condanna per quest’ultimo, la prescrizione è sempre di 10 anni, a prescindere dal credito per il quale si è dibattuto.
Questo perché a prescriversi in questo caso non è la cartella, ma la sentenza e tutte le sentenze si prescrivono solo dopo dieci anni.
Sul punto, si è più volte pronunciata la Suprema Corte di Cassazione che con orientamento ormai consolidato ha ritenuto che la cartella di pagamento non ha la medesima natura giuridica della sentenza e non è titolo giudiziale. Pertanto, il termine di prescrizione è regolato dal termine di prescrizione del credito in essa portato e il termine di 10 anni è applicabile solo laddove il diritto di credito sia divenuto definitivo in seguito ad una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, diversamente dovrà applicarsi la prescrizione breve.
Quindi come difendersi se i termini di prescrizione della cartella sono compiuti?
Come detto, se la prescrizione si è compiuta, ogni azione esecutiva o cautelare svolta da Equitalia, oggi Agenzia Entrate Riscossione, è illegittima e può essere bloccata con un ricorso al giudice.
La competenza contro i pignoramenti è del tribunale ordinario (giudice delle esecuzioni); invece contro fermi e ipoteche dipende dal tipo di tributo contenuto nella cartella.
Tuttavia, è chiaro che l’interesse del contribuente sia quello di agire in anticipo, evitando il pignoramento o l’iscrizione di un fermo auto o di un’ipoteca posta l’intervenuta prescrizione.
È quindi necessario che l’interessato si attivi immediatamente per far rilevare, tanto ad Equitalia, oggi Agenzia Entrate Riscossione, quanto all’ente titolare del diritto di credito, l’intervenuta prescrizione, chiedendo lo sgravio della cartella di pagamento.
Avv. Flavia Milazzo
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