top of page

Stupri di Rimini e diritto di cronaca.

  • Giovanna Li Causi
  • 11 set 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

a cura di Giovanna Li Causi

Alcuni siti, da qualche giorno riportano i fatti avvenuti la notte tra il 25 ed il 26 Agosto sulla spiaggia di Rimini utilizzando particolari “agghiaccianti” presenti nelle deposizioni dei verbali della polizia.

È così importante sapere tutti i dettagli che sono stati raccontati dalle vittime? Di sicuro sottolineare “i particolari” di queste violenze è irrispettoso.

Il diritto di cronaca, art. 21 Cost., in quanto libera manifestazione del pensiero è narrazione dei fatti alla collettività, cioè informazione, non descrizione minuziosa delle brutalità avvenute quella notte sulla riviera romagnola.

Il Testo unico dei doveri del giornalista, impone la “tutela della dignità della persona”, divulgare tutti i particolari dell’aggressione vuole suscitare la curiosità dei lettori, senza alcun rispetto per la privacy delle vittime (magari avendo qualche click o like in più?!).

Questo caso, ha nuovamente portato l’attenzione sul fenomeno della violenza sessuale, che purtroppo è in crescita in tutto il Continente Europeo.

Secondo i dati del Viminale, vi sono stati circa 2300 stupri dall’inizio dell’anno ad ora, uno su tre commesso da migranti, migliaia di episodi non vengono comunque denunciati e di conseguenza rimangono impuniti.

Tornando al caso in esame e sull’opportunità di mantenere la riservatezza sul contenuto di atti di indagine, ancora non concluse, la Corte di Cassazione si è espressa negativamente, in vicende simili, sulla possibilità di divulgare atti non più coperti da segreto investigativo, ma comunque non pubblicabili con il mezzo della stampa.

Nell’ambito dei delicati rapporti fra privacy e diritto di cronaca, un’informazione giornalistica può ritenersi lecita quando: pur riferendosi a fatti e condotte private queste abbiano interesse pubblico; riporti dettagli e circostanze contenute nei limiti dell’essenzialità, intesa sia come necessità della notizia e sia come modalità della rappresentazione; si astenga dal diffondere dettagli non indispensabili, evitando spettacolarizzazioni e accanimenti morbosi.”(Tribunale, Cosenza, decreto 15/04/2016).

Aspetto, quindi, fondamentale da prendere in considerazione è la c.d. essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di pubblico interesse, ex art. 137, d.lgs. 196/2003 (era essenziale riportare minuziosamente i dettagli dello stupro?!).

Il giornalista, quindi, deve sempre attenersi al rispetto dell'essenzialità dell'informazione e della dignità della persona.

Precisamente affinché l’informazione sia considerata lecita:

  • “ può riferirsi anche a fatti e condotte private purché abbiano interesse pubblico;

  • può riportare dettagli e circostanze contenute nei limiti dell'essenzialità, intesa sia come necessità della notizia e sia come modalità della rappresentazione;

  • deve astenersi dal diffondere dettagli non indispensabili, evitando spettacolarizzazioni e accanimenti morbosi.”



Tenendo conto di quanto esposto, potremmo concludere che, i particolari di ciò che è avvenuto quella notte saranno utili al processo, ma non per un articolo di giornale che, deve semplicemente far riflettere il lettore ed informarlo di ciò che succede tutelando la privacy della vittima ed evitando spettacolarizzazioni.


 
 
 

Commenti


Also Featured In

    Like what you read? Donate now and help me provide fresh news and analysis for my readers   

Dona con PayPal

© 2023 by "This Just In". Proudly created with Wix.com

bottom of page