Notifica cartella esattoriale a mezzo PEC. E’ regolare?
- Flavia Milazzo
- 6 set 2017
- Tempo di lettura: 4 min

Prima di fornire una risposta al quesito in esame, facciamo un passo indietro e vediamo cos’è e come funziona la notifica a mezzo PEC.
La PEC, ovvero la Posta Elettronica Certificata, è un sistema che permette di inviare e ricevere mail avente valore legale e quindi opponibile a terzi.
L’invio di una PEC è perfettamente equiparabile alla spedizione di una raccomandata a.r., poiché essa è dotata di caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza circa l’invio e la consegna della mail al destinatario. In sostanza, il gestore del servizio genera una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione e consegna del messaggio.
Ed è proprio tale certezza, che consente la notifica a mezzo PEC degli atti giudiziari.
E’ l’art. 26 del D.P.R. 602/1973, così come modificato dal D.L. 159/2015, che consente all’agente della riscossione la possibilità di notificare le cartelle esattoriali a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica risultante dagli elenchi previsti dalla legge, secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 68 del 11.02.2005.
Nel caso, invece, di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente mediante PEC, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Tuttavia, laddove il concessionario voglia affidarsi a tale modalità di notifica della cartella di pagamento, l’atto notificato deve necessariamente essere un “documento informatico” (si veda art. 3 del D.p.r n. 68/2005) che, come noto, l'art. 21 CAD definisce quale documento "cui è apposta una firma elettronica, (…)”.
Di talché, ne deriva, che affinché vi sia un valido “documento informatico” è necessario che esso sia correlato di firma elettronica (si veda anche art. 24 del D.lgs. n. 82/2005).
Pertanto, mentre il “documento informatico” è il documento originale, poiché è quel documento che è prodotto e creato, direttamente in forma elettronica, tramite la firma digitale.
E’, invece, una “copia informatica” ai sensi dell’art. 22 CAD, la riproduzione informatica di atti originali in forma cartacea che, in quanto copia, necessita dell’attestazione di conformità (art. 6 D.P.C.M. 13 novembre 2014).
Di conseguenza, laddove l’agente della riscossione voglia avvalersi di tale modalità di notificazione, dovrebbe inviare tramite PEC un c.d. “documento informatico”.
Tuttavia, dall’entrata in vigore della normativa che ha prescritto l’obbligo da parte dell’agente della riscossione della notifica delle cartelle a mezzo PEC, che le stesse risultano essere al centro di un ampio dibattito giurisprudenziale da parte delle Commissione Tributarie Provinciali di tutto il territorio nazionale.
Ed invero, da circa un anno e mezzo, alcune CTP hanno dichiarato la nullità delle notifiche eseguite dall’agente della riscossione a mezzo posta elettronica certificata, adducendo, tra i motivi delle loro decisioni, che con la notifica a mezzo PEC si trasmette una mera copia della cartella di pagamento che non garantisce la sua conformità all’originale, in quanto si tratta di una copia informatica priva di firma digitale e di attestazione di conformità, entrambe necessarie per ritenere, ai sensi dell’art. 22 del CAD, la copia conforme all’originale.
In particolare, l’agente della riscossione, si limita ad allegare al messaggio PEC la cartella di pagamento o l’intimazione di pagamento in un mero formato “.pdf” che, tuttavia, non è un “documento informatico” avente i requisiti prescritti dalla legge e, quindi, non può essere considerato valido ai fini della notifica.
Sul punto, si è pronunciata, ex multis, anche la CTP di Milano con la sentenza n. 1023 del 13.12.2016, pubblicata il 03.02.2017, la quale dopo aver accertato che la cartella esattoriale allegata alla PEC e notificata sotto forma di documento informatico risultava essere un normalissimo file “.pdf.”, privo dell’estensione “.p7m”(tipica dei file firmati digitalmente) e, come tale, quindi, non firmato digitalmente e che il semplice file .pdf non poteva considerarsi idoneo a garantire con certezza, da un lato, l’identificabilità del suo autore e la paternità dell’atto e, dall’altro, la sua integrità e immodificabilità, così come prescritto dagli artt. 20 e 21 del CAD, ha dichiarato che “la notificazione per posta elettronica certificata non è valida con illegittimità derivata dalla stessa cartella” e, per tale motivo, viene annullata.
A dire della CTP di Milano, invero, con la notifica tramite PEC si notifica il documento informatico legalmente riproducente quello cartaceo da notificare e che in base agli artt. 20, comma 2 e 71 del D.Lgs 82/2005 la cartella sarebbe stata legittima ove la stessa cartella, allegata quale documento informatico, fosse stata firmata digitalmente e, quindi, fosse risultata l’estensione “.pdf.p7m”.
Il suddetto orientamento, risulta, peraltro, confermato anche da altre pronunce quali, ad esempio, quelle emesse recentemente dalla CTP di Savona che, rispettivamente con sentenza n. 100 /2017 e 101/2017, ha annullato le relative cartelle in quanto le stesse, notificate tramite PEC, non erano state firmate digitalmente e non rispondevano ai criteri di unicità e immodificabilità.
Per completezza, si evidenzia, che la CTP di Lecce con sentenza n. 611 del 26/02/2016 e la CTP di Napoli con sentenza n. 1817 del 12/05/2016 ha dichiarato la nullità della notifica anche per motivi ulteriori a quello ex adverso esaminato e, precisamente, perché:
- non è provata l’effettiva consegna al destinatario, ma solo la disponibilità del documento nella casella telematica del contribuente;
- non è provata la data della ricezione oltreché dell’avvenuta conoscenza giuridica del documento.
Concludendo, le notifiche delle cartelle effettuate a mezzo PEC devono rispettare tutti i requisiti di conformità e di verifica della firma digitale.
Di conseguenza, affinché la notifica PEC sia valida, occorre che la cartella di pagamento sia costituita da un “documento informatico” allegato alla PEC sottoscritto digitalmente e cioè dotato di un’estensione del file in .p7m.
Avv. Flavia Milazzo
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