Legge concorrenza e assicurazioni private
- Tina Noto
- 28 ago 2017
- Tempo di lettura: 3 min

È stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 agosto il provvedimento noto come “Legge Concorrenza” che andrà ad incidere su varie materie, tra cui le assicurazioni private. Vediamo quali saranno le novità. La legge 14 agosto 2017, n. 124 recante la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, consta di un solo articolo e 192 commi e giunge alla sua approvazione dopo un iter lungo e con importanti emendamenti rispetto all’originario disegno di legge presentato dal Governo nel marzo del 2015. Il provvedimento in esame – che entrerà in vigore il prossimo 29 agosto – introdurrà consistenti disposizioni che modificheranno il mondo delle assicurazioni, accogliendo di fatto alcune delle “proposte” contenute nella segnalazione annuale dell’Antitrust (AGCM - Autorità Garante della concorrenza e del mercato).
Il danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità
In tema di danno biologico, il comma 17 determina la modifica dell’art. 138 del Codice delle assicurazioni private, prevedendo l’istituzione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, di una specifica tabella unica su tutto il territorio nazionale, con il fine di garantire il pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito dalle vittime di un sinistro stradale. Preliminarmente e con riferimento ai danni alle persone, è utile operare una distinzione tra microlesioni e macrolesioni: le prime si riferiscono alle lesioni altrimenti definite di lieve entità, ossia quelle che determinino menomazioni dell’integrità psico-fisica comprese tra uno e nove punti percentuali di invalidità; le seconde si riferiscono alle lesioni di non lieve entità comprese tra dieci e cento punti percentuali di invalidità.
La tabella unica avrà inoltre il compito di determinare il “valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso” (comma 17, lett. b). L’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo i criteri stabiliti in tabella, può essere aumentato dal giudice, secondo equità, nel caso in cui la menomazione accertata incida in maniera rilevante su “aspetti dinamico-relazionali personali specificamente documentati” (comma 17, n. 3), fino al trenta per cento nel caso di macrolesioni e fino al venti per cento, se si tratta di microlesioni.
Gli importi indicati nella tabella unica nazionale saranno aggiornati annualmente in misura corrispondente a quella della variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT.
Testimoni di sinistri con soli danni a cose.
Per ottenere il risarcimento dei danni alle sole cose, la legge prevede una procedura di identificazione del testimone più rigida al fine di contrastare il fenomeno del “testimone di comodo”.
Tali modifiche sono introdotte dal comma 15: il danneggiato sarà tenuto ad indicare la presenza di eventuali testimoni sul luogo in cui si è verificato il sinistro nella denuncia o comunque nel primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazioni. Saranno dichiarate inammissibili le testimonianze che non siano rispondenti alla nuova procedura di identificazione, salvo eccezioni. In particolare, il giudice consentirà l’audizione di testimoni la cui tempestiva identificazione sia caratterizzata da comprovata oggettiva impossibilità al momento dell’accadimento o nel caso in cui siffatta identificazione sia avvenuta ad opera degli organi di polizia o, ancora, nel caso in cui il sinistro abbia provocato anche danni alle persone.
Infine, uno stesso soggetto non potrà ricoprire il ruolo di testimone in controversie relative a più di tre sinistri nell’arco temporale di cinque anni. Qualora il giudice riscontrasse il superamento di tale limite, trasmetterà un’informativa contenente il nominativo del testimone alla competente Procura della Repubblica. Tale limite non si applica agli ufficiali ed agenti di polizia chiamati a testimoniare.
Valore probatorio delle “scatole nere”
Tra le altre novità apportate dalla Legge Concorrenza, si deve segnalare anche il ruolo chiave delle c.d. scatole nere installate a bordo del veicolo. Si tratta di dispositivi elettronici, montati sui veicoli, i quali, essendo dotati di GPS, registrano e trasmettono i dati relativi alla circolazione e all’eventuale sinistro. Tali dati sono gestiti, processati e garantiti dai “provider di telematica assicurativa”. La novità risiede nella rilevanza a fini probatori delle scatole nere che assumeranno pieno valore di prova, alla stessa stregua di un verbale della polizia, dal momento che con l’entrata in vigore della legge la testimonianza sarà valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
Commenti