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Incendi e Leggi sbagliate

  • Antonino Oceano
  • 23 ago 2017
  • Tempo di lettura: 2 min


L’estate volge ormai al termine, ma negli ultimi scampoli di di sole continuano a imperversare i tanto odiati e temuti incendi.

La responsabilità di tali scempi è stata di volta in volta attribuita all’autocombustione, ai forestali, ai vigili del fuoco volontari. Alcune figure istituzionali di spicco hanno addirittura ipotizzato un coinvolgimento della mafia in questa costante opera di distruzione dei nostri territori.

Tale ultima possibilità, ovvero che la criminalità organizzata possa avere un qualche interesse a devastare i nostri territori, ci pare alquanto fantasiosa se si parte dalla considerazione che uno dei principali interessi della Mafia è l’edilizia, la speculazione edilizia in particolare.

Partendo da questo assunto, si potrebbe addirittura riscontrare un interesse opposto della criminalità a quello di appiccare incendi, ma per capire al meglio ciò di cui stiamo parlando necessita un approfondimento del dato normativo.

Ed invero, la legge italiana prevede un divieto di edificazione decennale nelle aree colpite da incendi.

In particolare la legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge quadro sugli incendi boschivi», finalizzata alla difesa dagli incendi e alla conservazione del patrimonio boschivo nazionale, all’articolo 10 pone vincoli di destinazione e limitazioni d'uso quale deterrente del fenomeno degli incendi boschivi finalizzati alla successiva speculazione edilizia.

Più nello specifico il comma primo dell'articolo 10 così recita: «le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e' vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data». Sulla base di tale dato normativo, possiamo escludere che la Mafia possa avere un qualche interesse nell’appiccare incendi.

Un interesse potrebbe essere ravvisato, invece, in capo ai vigili del fuoco volontari per i quali è previsto quale unico compenso un importo pari a 10 euro l’ora nel caso in cui si presenti un’emergenza e necessiti il loro intervento.

Tra l’altro, a rafforzare tale ipotesi, non sono pochi i casi, riportati da noti quotidiani, di arresti in fragranza di reato di vigili del fuoco ausiliari/volontari, episodi questi che conformerebbero questa ipotesi.

Con tale ultima affermazione non si vuole individuare in tale categoria gli unici responsabili degli incendi in Italia, ma si vuole semplicemente invitare ad una riflessione più informata, che tenga conto delle norme attualmente in vigore e che porti alla modifica delle stesse qualora si rivelino, a seguito di una attenta indagine, inidonee a far fronte ad una emergenza di siffatta portata.


 
 
 

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