Autovelox, direttiva Minniti e nuove regole per la prevenzione degli incidenti stradali.
- Giovanna Li Causi
- 18 ago 2017
- Tempo di lettura: 2 min

La direttiva Minniti, visto l’aumento degli incidenti stradali, ha introdotto nuove regole: mira ad adeguare i modelli di prevenzione utilizzati dagli organi di polizia stradale, con l’obiettivo di impiegare la tecnologia non solamente per fini sanzionatori, ma in modo da ridurre gli incidenti stradali.
Vengono previste nuove regole per quanto riguarda i controlli elettronici della velocità (autovelox), abbiamo la classificazione in tre categorie, ossia: fissi (Tutor e Vergilius), temporanei (autovelox) e mobili (dispositivi utilizzati dai veicoli in movimento).
L’accertamento della velocità media, “deve essere attuata su tratti di strada non troppo brevi, tali da far prospettare un controllo pressoché simile a quello della velocità istantanea o puntuale. A tal fine si ritiene opportuno che la distanza minima tra le sezioni di ingresso e di uscita del tratto stradale lungo il quale si esegue il controllo non risulti inferiore a cinquecento metri, se la velocità ammessa lungo lo stesso tratto non sia superiore ai 60 km/h, e a mille metri se la velocità ammessa è superiore o uguale a 100 km/h, con distanze minime intermedie in funzione della velocità nell’intervallo tra 60 e 110 km/h”.
Sono vietati gli autovelox nascosti, quindi dovranno esser ben visibili e segnalati preventivamente.
La distanza minima tra l’avviso e la postazione dell’autovelox, non è fissa, ma dovrà esser “adeguata” e far riferimento alla velocità del tipo di strada, art. 79, comma 3, Reg. per la collocazione dei segnali di prescrizione.
Quindi, su autostrada e strade extraurbane principali, la distanza minima sarà 250 metri, su strade extraurbane e urbane di scorrimento (con velocità oltre i 50 km/h) è 150 metri, sulle altre strade sarà 80 metri.
Secondo quanto previsto dalla direttiva la distanza non può comunque esser inferiore a 4 km e che “tra il segnale di avviso e la postazione di controllo non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade ad uso pubblico”.
Un’altra questione che viene affrontata è quella relativa alla misurazione della velocità rilevata sempre dai sistemi elettronici, infatti “alla velocità accertata dall’apparecchio di misura deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di eventuali ulteriori percentuali di riduzione collegate all’incertezza della misura dello strumento che sono già comprese nella percentuale citata”.
I vincoli riguardanti i controlli sulla velocità dovranno esser osservati da tutte le forze dell’ordine, in quanto, in caso contrario saranno denunciati e condannati per abuso d’ufficio e i verbali in cui viene accertata l’infrazione, violando il decreto ministeriale, potranno esser annullati presentando ricordo al Prefetto o al Giudice di Pace.
Inoltre, la direttiva prevede "la taratura e verifica della funzionalità delle apparecchiature, che avverrà con cadenza annuale, come peraltro stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 113 del 29 aprile 2015; una precisa delimitazione delle attività di assistenza tecnica dei soggetti privati, che non devono mai interferire con quella dell’organo di polizia e comunque essere svolte sotto il controllo di quest’ultimo".
Commenti