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Responsabilità dei medici: nuove regole

  • Antonino Oceano
  • 9 ago 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

a cura di Antonino Oceano

In vigore dal 1° aprile la legge 8 marzo 2017 n. 24 sulla responsabilità dei medici, del personale sanitario e del mondo dell'ospedalità privata e pubblica.

Si tratta di una legge importante, che finalmente chiarisce a livello legislativo numerosi problemi interpretativi che hanno dato origine a diversi orientamenti giurisprudenziali in seno alla Corte di Cassazione per anni.

Di seguito le principali novità:

  • obbligo assicurativo sia in capo alle strutture sanitarie pubbliche e private sia in capo a sanitari che esercitano in libera professione e anche in capo ai professionisti sanitari, dipendenti dalle predette strutture. Strutture sanitarie e liberi professionisti, rispondendo contrattualmente (articolo 1218, Codice civile), dovranno essere coperti per l'intero rischio relativo all'esercizio della professione; i dipendenti che rispondono invece per responsabilità extracontrattuale (articolo 2043, Codice civile) e sono coperti dalla struttura da cui dipendono potranno avere un'assicurazione solo per colpa grave.

  • responsabilità extracontrattuale (articolo 2043 c.c.) dell'operatore sanitario, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Nel contesto della responsabilità extracontrattuale, l'onere di provare la colpa ed il danno direttamente collegato ad essa, grava sul paziente che lamenta un errore dell'operatore sanitario.

  • Diventa obbligatorio pubblicare sul proprio sito web «i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario»

  • Le istanze di accesso ai documenti amministrativi ex legge 241/1990 per l’area sanitaria (che diversamente dall'accesso civico, richiede una motivazione specifica e legittimante a supporto) si accorciano i tempi. In particolare si stabilisce che la documentazione sanitaria richiesta deve essere consegnata in 7 giorni, con tempo massimo per l'integrazione 30 giorni.

  • Se il paziente si rivolge direttamente a una struttura per una prestazione sanitaria che si riveli poi male eseguita, tale struttura diverrà il principale interlocutore dell'azione risarcitoria e sarà lei a dover provare la buona condotta.











 
 
 

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