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Falò sulla spiaggia (il)Legale?

  • Antonino Oceano
  • 8 ago 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

a cura di Antonino Oceano

La tanto attesa notte di ferragosto, con il tradizionale bagno di mezzanotte e gli immancabili falò in riva al mare è ormai alle porte, ma prima di abbandonarsi al divertimento è opportuno fare un pò di chiarezza sulle regole da rispettare per non incorrere in spiacevoli sanzioni.

Innanzitutto, i primi ostacoli al tradizionale falò di ferragosto potrebbero scorgersi nel regolamento comunale dell’ente locale cui appartiene la spiaggia, il quale potrebbe imporre specifici limiti all’utilizzo del proprio territorio demaniale, restrizioni che talvolta si estendono anche a fuochi di modeste dimensioni.

Tali restrizioni trovano il loro fondamento, oltre che nell’intrinseca pericolosità del fuoco di degenerare in incendi , anche nella sua attitudine a lasciare sempre residui di cenere e di tizzoni, che sporcano le spiagge.

La prima cosa, quindi, che bisogna fare è informarsi presso il Comune della spiaggia ove si ha intenzione di accendere il fuoco per verificare se esistono restrizioni e limiti all’utilizzo del suolo per organizzare un falò.

I regolamenti comunali potrebbero contenere, infatti, sanzioni di carattere amministrativo (multe) nel caso in cui sia vietato espressamente di sporcare le spiagge, di accendere falò e fuochi in determinate aree, anche se di modeste dimensioni.

Se poi la spiaggia è stata affidata in concessione a un lido, e quindi ad un privato, potrà essere quest’ultimo ad autorizzare eventuali fuochi e falò, sempre che non possano costituire pericolo per i visitatori e per il territorio circostante.

Ma al di là di quanto disposto dal regolamento comunale o da quanto stabilito dal gestore del lido accendere un falò su una spiaggia può costituire reato?

Secondo il codice penale, art. 423 c.p., rubricato “incendio”, rischia da tre a sette anni di reclusione chiunque provoca un incendio, anche se il fuoco viene appiccato su oggetti propri, sempre che tale comportamento possa comportare un pericolo per l’incolumità pubblica.

Le dimensioni del falò potrebbero essere il primo elemento distintivo per determinare l’esistenza o meno del reato. Quindi, se le fiamme sono tali da poter mettere a repentaglio la collettività anche un falò di modeste dimensioni, lasciato incustodito, è passibile di procedimento penale. Quindi se proprio non riuscite a fare a meno delle tradizioni state ben attenti ad accendere il falò in un'area circoscritta, lontana da arbusti , cespugli o materiali infiammabili di ogni genere.

In ultimo, chi accende un falò nei pressi di un’abitazione privata corre il rischio di commettere un illecito di carattere civile, ai sensi dell’art. 844 c.c., e dover risarcire il danno al proprietario della casa costretto a sopportare i fumi qualora siano superiori alla normale tollerabilità , come quelli provenienti da un fuoco per riscaldarsi o per arrostire il cibo.

In conclusione, quindi, accendere un falò non è necessariamente un atto illecito se accompagnato da tutte le cautele necessarie.


 
 
 

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