L'abbandono di animali è reato
- Giovanna Li Causi
- 7 ago 2017
- Tempo di lettura: 2 min

L’articolo 727 c.p. statuisce che: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.
È un reato comune, l’elemento soggettivo è la colpa, la competenza è del Tribunale in composizione monocratica ed infine è perseguibile d'ufficio.
La ratio della norma è tutelare il sentimento comune di pietà verso gli animali con l’obiettivo di sensibilizzare e di combattere la crudeltà.
Prima della l.n. 189/2004, l’articolo 727 c.p., veniva rubricato come “maltrattamento di animali”, in seguito alla predetta legge l’articolo muterà in “abbandono degli animali”, mentre per il maltrattamento avremo l’art. 544-ter che prevedrà un grave regime sanzionatorio per quest’ultimo.
Sempre la stessa legge ha introdotto: il delitto di uccisione di animali art. 544 bis, organizzazione di spettacoli o manifestazioni che provochino sevizie per gli animali art. 544 quater e organizzazione di combattimenti tra animali art. 544 quinquies.
Abbandonare un animale vuol dire, trascurarlo o comunque avere disinteresse, non accudirlo oppure, causargli delle sofferenze.
Secondo la Corte sent. 46560/2015 sono maltrattamenti idonei ad integrare il reato di abbandono, anche le condotte che incidono sulla capacità psico-fisica dell’animale.
Quando si ha reato di abbandono? Quando, in piena consapevolezza lasciamo sulla strada o in stato di totale abbandono i nostri animali. Oppure, quando lasciamo un animale in un ambiente ristretto:
costringere un cane a vivere in un luogo angusto, senza che sia necessaria la volontà di infierire sull’animale o che questo riporti effettivamente una lesione all’integrità fisica;
tenere dei volatili in gabbia, costituisce abbandono di animali se tale reclusione sia incompatibile con la loro natura e produca loro gravi sofferenze o patimenti. Bisogna valutare la tipologia di esemplare detenuto in gabbia (selvatico o meno), lo spazio riservato per il movimento, le cure e le attenzioni prestate all’animale.
rispondiamo di abbandono di animali se lasciamo temporaneamente chiuso in auto un animale sottoposto a patimento, in condizioni di sofferenza fisica; anche se si tratta di soste brevi.
Trattandosi di reato è competente ad intervenire qualunque organo di polizia giudiziaria: Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani, infatti secondo la Cassazione tutti gli organi di P.G. sono competenti per i reati in materia ambientali e di tutela degli animali. Non è un reato di competenza solo delle guardie zoofile.
Il cittadino può rivolgersi ad un organo di Polizia Giudiziaria, la denuncia può essere fatta di persona o per telefono per illeciti in corso, con una richiesta di intervento oppure scritta per casi di minore immediatezza.
Abbandonare un animale è equiparato all’abbandono di incapace. La ratio va ricercata nell’esigenza di tutelare il comune sentimento di pietà verso gli animali con l’obiettivo di incentivare condotte eticamente corrette attraverso la sensibilizzazione e la lotta alla crudeltà.
Gli animali, sono dotati di una propria sensibilità e sono in grado di percepire il dolore che può derivare dall’abbandono e dalla mancanza di adeguate attenzioni.
L’abbandono non solo è un reato, ma è soprattutto una condanna a morte per l’animale.
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