Viaggiare in aereo: risarcimento per ritardo.
- Giovanna Li Causi
- 5 ago 2017
- Tempo di lettura: 2 min

I viaggi in aereo oggi sono aumentati e purtroppo anche i disservizi. A chi non è mai successo di rimanere in aeroporto ad attendere il volo in ritardo?
Visti i pregiudizi che tale situazione comporta, cerchiamo di capire come tutelare i propri diritti e quindi come ottenere il risarcimento.
Nel momento in cui un passeggero acquista un biglietto, avremo un contratto di trasporto, il Regolamento (CE) n. 261/2004 riconosce al passeggero un risarcimento proporzionato ai tempi di attesa e alla distanza che avrebbe dovuto percorre con quel volo. Però, in quali casi si applica la normativa europea?
Se il volo è all’interno dell’UE e viene gestito da una compagnia dell’UE o extra UE.
Se il volo arriva nell’UE con provenienza da un paese extra UE ed è gestito da una compagnia aerea dell'UE;
Se il tuo volo parte dall’UE con destinazione in un paese extra UE ed è gestito da una compagnia aerea dell'UE o extra UE.
Che risarcimento spetta?
ritardo di due o più ore, per tutte le tratte aeree, pari od inferiori a 1.500 Km, il risarcimento sarà pari a 250 euro;
in caso di ritardo di tre o più ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori ai 1.500 Km e per tutte le altre tratte comprese tra i 1.500 e 3.500 Km, l’importo che spetterà al passeggero è di 400 euro;
se il ritardo dura quattro o più ore, per tutte le tratte superiori a 3.500 Km, il risarcimento spetterà 600 euro
A questo si aggiunge il diritto all’assistenza: pasti e bevande in base alla durata del ritardo, soggiorno in albergo se il volo è spostato al giorno successivo, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa. Se, la compagnia non provvede, conservate le ricevute per chiedere alla stessa un successivo rimborso.
Inoltre le somme precedentemente elencate sono dimezzate se al passeggero viene offerto un volo alternativo, che gli permetterà di giungere a destinazione, entro e non oltre due, tre o quattro ore.
Le ulteriori spese sostenute dal passeggero, documentate, comporteranno il risarcimento del danno patrimoniale. Altresì, sarà possibile inoltre ottenere anche il risarcimento del danno non patrimoniale, per esempio nel caso in cui, il passeggero avrebbe dovuto partecipare ad un evento.
A chi chiedere il rimborso?
Alla compagnia aerea. Ogni compagnia sul proprio sito web mette a disposizione dei moduli scaricabili di reclamo.
Se l’invio della domanda insieme ai documenti (biglietto e carta d’imbarco) non va a buon fine, bisognerà inviare l’istanza tramite pec, all’indirizzo pec della compagnia aerea oppure tramite raccomandata a/r alla sede della società.
Se non ricevete nessuna risposta, potrete contattare l’ENAC, nella apposita sezione “I diritti dei passeggeri” dove troverete la modulistica necessaria.
Per ricevere il rimborso previsto dalla normativa europea, non bisogna dimostrare la sussistenza del danno, se eventualmente il danno è superiore ai risarcimenti standard previsti oppure se il rimborso non arriva, si può far causa alla compagnia attraverso il tribunale ordinario.
In alternativa si può chiedere una mediazione, finalizzata alla composizione della controversia. Il foro competente è quello in cui risiede il turista.
Quanto tempo ho per farlo?
Il termine entro il quale deve essere esercitata la richiesta di indennizzo e/o di rimborso, ai sensi del regolamento CE 261/2004, è determinato dalla legislazione nazionale di ciascun Stato membro. Per l’Italia il termine di prescrizione è di due anni, dalla data di arrivo o dalla data in cui sarebbe dovuto arrivare.
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