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Giustizia, le novità della riforma Orlando sulle intercettazioni.

  • Giovanna Li Causi
  • 4 ago 2017
  • Tempo di lettura: 4 min

a cura di Giovanna Li Causi

La recente “Riforma Orlando”, legge 23 giugno 2017, n. 103, “Modifiche al codice penale, di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, pubblicata sulla G.U. n. 154 del 4-7-2017, delega al Governo l’adozione di decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia di intercettazioni, fornendo i principi che dovranno esser adottati.

In particolare:

  • Garantire la riservatezza delle intercettazioni delle comunicazioni sia telefoniche che telematiche:

cioè la riservatezza del materiale intercettato, quindi, tutelare la privacy delle persone occasionalmente coinvolte e delle intercettazioni non rilevanti ai fini penali.

Nella selezione del materiale che invierà al giudice a sostegno della misura cautelare, il PM dovrà, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, “assicurare la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili”, non pertinenti con i reati per cui si procede, per altri emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini, o ancora, irrilevanti in quanto riguardanti circostanze estranee all’ inchiesta.

Gli atti non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare saranno custoditi in un apposito archivio, i difensori delle parti ed il giudice, hanno la facoltà di esame, ascolto ma non di copia degli atti fino al momento di conclusione della procedura prevista dall’art. 268 commi 6 e 7 c.p.p.

I difensori, solo successivamente all’udienza di stralcio, potranno ottenere copia e trascrizione degli atti, ritenuti rilevanti dal giudice il cui rilascio sia stato autorizzato ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari.

Inoltre, prima della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito di conclusione di indagini preliminari, il PM dovrà disporre l’udienza di stralcio, quando vi sia la presenza di dati tutelati, “intercettazioni inutilizzabili ovvero sensibili, non pertinenti ovvero irrilevanti”.

Il PM, dovrà essere informato della presenza di intercettazione contenenti dati tutelati che non potranno essere trascritte neanche sommariamente.

<>ØØ L’attivazione del microfono, dovrà avvenire solo in conseguenza di apposito

comando inviato da remoto, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;

  • La registrazione audio deve essere avviata dalla polizia giudiziaria (o dal

personale incaricato su indicazione della polizia giudiziaria) e dovrà indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, circostanze che saranno attestate nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni, secondo l’ art. 268 c.p.p.

  • L’attivazione del dispositivo è sempre ammessa “nel caso in cui si proceda per i

delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l’attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale”.

I reati richiamati sono: le associazioni per delinquere finalizzate a commettere i reati di riduzione in schiavitù, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi, prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale nei confronti di minorenni, contraffazione, alterazione di marchi e brevetti, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; le associazioni di tipo mafioso, anche straniere; i reati di scambio elettorale politico-mafioso; i sequestri di persona a scopo di estorsione; le associazioni a delinquere finalizzate allo spaccio di sostanze stupefacenti, al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ed al traffico illecito di rifiuti; i reati con finalità di terrorismo.

L’attivazione del dispositivo nei luoghi di privata dimora, nel caso in cui si stia svolgendo attività criminosa, rispettando i requisiti previsti all’art.266, comma 1, c.p.p., riguardanti tutti i delitti non colposi con pena superiore nel massimo a 5 anni, dei delitti contro la pubblica amministrazione, dei delitti di spaccio, dei reati concernenti armi ed esplosivi, dei delitti di contrabbando, di ingiuria (ormai depenalizzato), di minaccia, di usura, di molestia o disturbo alla persone col mezzo del telefono, della pornografia minorile, dell’adescamento di minorenni, della vendita e commercio di alimenti nocivi o contraffatti e, infine, dello stalking.

  • il decreto autorizzativo del giudice dovrà indicare le ragioni per le quali, sia

necessaria tale modalità di intercettazione per lo svolgimento delle indagini.

  • il trasferimento delle registrazioni sarà effettuato solo verso il server della

Procura, in modo da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; terminate

le registrazioni il captatore informatico verrà disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di P.G. operante;

  • Dovranno esser utilizzati solamene programmi informatici conformi a requisiti

tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, che tenga conto dell'evoluzione tecnica, al fine di assicurare idonei standard di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia.

  • Nei casi di urgenza, il PM potrà disporre l'intercettazione con queste modalità,

solamente per i gravi delitti previsti all'art. 51, co. 3-bis e 3- quater c.p.p., con successiva convalida del giudice entro 48 ore, sempre che il decreto d'urgenza presenti specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini. I risultati delle intercettazioni ottenute potranno esser utilizzati a fini di prova solo dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo, e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza disciplinato dall’ art. 380 c.p.p.


 
 
 

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