La cannabis terapeutica: legale o illegale? Facciamo chiarezza …
- Elisa Treppiedi
- 31 lug 2017
- Tempo di lettura: 2 min

ConDM 23/01/2013(GU n. 33 del 08/02/2013) che modifica il DPR 309 9/10/1990 edinserisce nella Tabella II, sezione B, i medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture), è possibile, dietro prescrizione medica tramite ricetta non ripetibile, curarsi con la cannabis per patologie quali dolore cronico neuropatico , sclerosi multipla, SLA, Parkinson, fibromi algia, émesi e inappetenza da chemioterapici .
Ma cos’è realmente la cannabis terapeutica?
Si tratta di una varietà contenente due principi cannabinoidi il THC, responsabile degli effetti psicoattivi della cannabis che ha effetto anticinetosi , stimolante dell’appetito, antiemetico e ipotensivo sulla pressione endooculare.
Il CBD è responsabile degli effetti analgesici e antiinfiammatori.
Da gennaio 2017 è in commercio la prima varietà di cannabis terapeutica prodotta dallo Stato italiano denominata FM 2, acronimo di “Farmaceutico” “Militare”, il numero 2 indica i numeri di principi cannabinoidi presenti.
Il Sistema Sanitario Nazionale non ha inserito la cannabis tra i farmaci rimborsabili e questo ha creato una situazione disomogenea su scala regionale.
In Toscana, con Legge Regionale 18/2012 e Delibera n° 988 del 10/11/2014, la cannabis è prescrivibile gratuitamente per il paziente, ma UNICAMENTE per le quattro patologie indicate nella delibera, quali dolore neuropatico, dolore oncologico , sindrome di Tourette e sclerosi multipla, il tutto all’interno degli ospedali o delle asl di pertinenza.
In Emilia Romagna il medico di base può prescrivere la cannabis mutuabile, ma anche qui la prescrizione ha restrizioni in relazione all’indicazione terapeutica come si evince dalla delibera regionale GPG/2016/1333 del 01/08/2016, le altre indicazioni terapeutiche sono a totale carico del paziente.
In Piemonte come in Emilia Romagna la cannabis può essere erogata gratuitamente nelle farmacie territoriali, ma sempre con limitazioni di indicazione terapeutica presenti nella Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 20 16, n. 24-2920 con la necessità del piano terapeutico .
In altre regioni come la Campania e la Puglia la mutabilità sta prendendo il via a stento con ritardi e disomogeneità all’interno degli stessi confini regionali.
E le altre regioni?
Nelle altre regioni, Sicilia compresa, le preparazioni dispensate in farmacia sono totalmente a carico del paziente, con costi molto elevati. Altra nota dolente, il Decreto del Ministero della Salute del 23 Marzo 2017 (G.U. 3 Giugno 2017) che obbliga il farmacista alla vendita a 9 euro al grammo della sostanza, che egli acquista a un prezzo superiore , più onorario professionale e spese di analisi obbligatorie per certificare il titolo ( nel caso di preparazioni oleose). Tali costi elevati incidono notevolmente sul prezzo finale che dovrà sborsare il paziente (100 ml di olio possono raggiungere costi che si aggirano intorno ai 200 euro).
Visti i risultati soddisfacenti dell’utilizzo di preparati a base di cannabis nel migliorare la qualità della vita dei pazienti, laddove altre terapie hanno fallito e visti i costi proibitivi per i più, NECESSITANO politiche unitarie, non su base regionale o locale, ma a livello nazionale affinché non ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B, ma tutti figli di uno stesso Stato che DOVREBBE garantire uniformemente e senza discriminazioni regionali il fondamentale diritto alla salute, sancito dall’ art. 32 della Costituzione Italiana, ma come spesso accade nel Nostro Paese, il “Welfare” assume più un carattere economico che di diritto.

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