Il tour operator risarcisce il "danno da vacanza rovinata"
- Antonino Oceano
- 4 ago 2017
- Tempo di lettura: 2 min

Il tour operator risarcisce il "danno da vacanza rovinata"Diritto CivileIl tour operator risarcisce il "danno da vacanza rovinata" Il tour operator risarcisce il "danno da vacanza rovinata" Il Supremo Collegio riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata purché sussista la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito dall'istante, ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione VI, con ordinanza del 16 marzo 2017, n. 6830.
In una precedente sentenza (n. 19283/2010 sez. III), il Supremo Collegio aveva stabilito che “l'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico (...) è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (esterni all'organizzatore turistico), salvo il diritto della stessa a rivalersi nei confronti di questi ultimi".
La Corte di giustizia Europea, dal canto suo, ha sancito la responsabilità dell'organizzatore per l'inadempimento o l'inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, affermando, di conseguenza, il diritto del consumatore, in tale ipotesi, al risarcimento del danno morale, (Corte Giust. CE 12 marzo 2002 C-168/2000). Tale conclusione della Corte si pone in linea con l'art. 5 della Direttiva n. 314 del 1990.
Tale orientamento giurisprudenziale rende più incisivo il disposto normativo di cui all’art. 47 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (codice del Turismo), il quale stabilisce testualmente che “nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell' art. 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”.
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